Governo

La Corte costituzionale ha detto che la legge sull’autonomia differenziata è in parte illegittima

La Corte costituzionale ha bocciato sette punti chiave della legge sull’autonomia differenziata. Pur non dichiarando l’intera legge incostituzionale, la Consulta ha colpito aspetti centrali del provvedimento, bloccandone di fatto l’applicazione. Nelle motivazioni vengono spiegate con più approfondimento le ragioni dello stop.

Tra i nodi principali, la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) è stata giudicata illegittima perché affidata al governo senza adeguati criteri direttivi, escludendo il Parlamento dal suo ruolo costituzionale. È stato inoltre respinto il meccanismo che permetteva di aggiornare i Lep con un semplice decreto del presidente del Consiglio dei ministri e il sistema di finanziamento delle nuove competenze regionali. La legge prevedeva che il governo potesse modificare, con un semplice decreto ministeriale, la quota di tasse statali da destinare alle regioni per finanziare i nuovi servizi trasferiti, cosa che, secondo i giudici, rischiava di premiare le regioni meno efficienti.

La Corte ha anche escluso l’estensione dell’autonomia alle regioni a statuto speciale, come Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia già coperte da proprie forme di autonomia costituzionale. La sentenza sottolinea che il decentramento deve servire il bene comune e migliorare i servizi per i cittadini, non redistribuire potere politico.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata delle Regioni. Gli 11 giudici hanno rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari“.

La Corte costituzionale ha accolto in parte il ricorso presentato da quattro regioni (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, tutte governate da giunte di centrosinistra) per far dichiarare illegittima la legge sull’“autonomia differenziata”, il provvedimento promosso dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli (della Lega) che definisce le modalità con cui le regioni possono chiedere e ottenere di gestire in proprio alcune delle materie su cui al momento la competenza è dello Stato. Concretamente, significa che per ora la norma non può essere applicata: la Corte ha infatti sollecitato il parlamento a modificare alcuni aspetti del provvedimento ritenuti in contrasto con la Costituzione.

Le motivazioni devono ancora essere depositate. La Corte ha fatto sapere di non ritenere fondata «la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata», ma di considerare «illegittime» sette specifiche disposizioni della legge. Al di là della formulazione, la sentenza è più severa di quel che appare a prima vista, dato che stabilisce l’illegittimità di alcuni profili centrali del provvedimento.

Queste disposizioni secondo la Corte violerebbero il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, in cui si stabilisce che le regioni con i bilanci in ordine possono chiedere di vedersi assegnate maggiori competenze rispetto a quelle previste normalmente. I dubbi della Corte riguardano vari aspetti del provvedimento. Tra i più rilevanti c’è la delega che il parlamento ha dato al governo per definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), cioè i servizi minimi che lo Stato deve garantire in ogni parte del suo territorio su settori fondamentali, senza «idonei criteri direttivi» e il fatto che gli stessi LEP possano essere aggiornati con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM). Secondo la Corte, il problema in entrambi i casi è che in questo modo verrebbe limitato «il ruolo costituzionale» del parlamento, cioè la sua funzione legislativa, perché verrebbe delegata al governo.

Un altro punto su cui la Corte ha espresso dei dubbi riguarda la possibilità che la legge sull’autonomia differenziata possa essere estesa anche alle regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta), che secondo il primo comma dell’articolo 116 della Costituzione dispongono di «forme e condizioni particolari di autonomia». Per questo motivo, secondo la Corte, «per ottenere maggiori forme di autonomia» queste regioni possono «ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali», e pertanto non devono essere inquadrate nella disciplina prevista dal terzo comma dello stesso articolo.

Il ricorso alla Corte non è l’unico tentativo da parte delle opposizioni di invalidare la legge sull’autonomia differenziata: a luglio era stato depositato in Corte di Cassazione un apposito quesito referendario, per cui poi erano state raccolte rapidamente le 500mila firme necessarie. I quesiti dovranno prima superare il giudizio della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale (che dovranno verificare rispettivamente la validità delle firme raccolte e l’ammissibilità dell’iniziativa sul piano giuridico e costituzionale); poi il prossimo febbraio spetterà al governo, d’intesa col presidente della Repubblica, individuare il giorno per il voto, che dovrà comunque essere compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.

3 risposte »

  1. La sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la riforma dell’autonomia differenziata produce delle conseguenze, dirette e indirette, sull’attuazione del provvedimento che dovrebbe consentire di trasferire alle regioni che lo richiedono competenze finora gestite prioritariamente dallo Stato. Il pronunciamento della Corte evidenzia i grossi limiti e anche qualche stortura dell’operato del governo su questa materia, ma probabilmente impone anche ai partiti di opposizione di rivedere un po’ i piani con cui erano intenzionati a contestare la riforma.

    Il primo più che verosimile effetto della sentenza dei giudici della Consulta (che è un altro modo di chiamare la Corte costituzionale) è una sospensione del processo con cui alcune regioni stavano già cercando di ottenere dal governo il trasferimento di alcuni poteri. La sentenza modifica alcune parti consistenti della riforma, ne sopprime altre, vincola infine altri passaggi a una ben determinata interpretazione: ne resta una legge per cosi dire monca, su cui il parlamento dovrà intervenire per «colmare i vuoti», ha stabilito la stessa Corte. Questo comporta che alcuni dei presidenti di regione del nord che speravano in un trasferimento rapido di una parte delle competenze dovranno quasi certamente accettare tempi molto più lunghi.

    L’altro effetto riguarda, o può riguardare, lo svolgimento del referendum promosso dai partiti di opposizione e da varie associazioni di centrosinistra per abrogare in tutto o in parte la riforma: i quesiti referendari su cui sono state raccolte le firme necessarie per indire la consultazione riguardavano il testo della riforma approvato in parlamento, e non è ancora chiaro se a seguito delle modifiche che la Corte apporta a quel testo quei quesiti verranno considerati ancora validi dalla Corte di Cassazione, che per legge deve giudicarli per stabilirne la validità.

    Per ora queste conseguenze possono essere per lo più dedotte, con una certa approssimazione, dallo scarno comunicato con cui la Corte ha reso nota la decisione presa dai giudici sul ricorso contro la riforma dell’autonomia presentata da quattro regioni governate da giunte di centrosinistra (Toscana, Puglia, Campania e Sardegna). Molte più certezze sulle ricadute concrete si avranno quando verranno pubblicate integralmente le motivazioni della sentenza, cosa che dovrebbe accadere entro il 10 dicembre.

    La Corte non ha giudicato incostituzionale l’intera legge, ma ha segnalato che risultano incostituzionali sette suoi aspetti specifici, e ha stabilito che altri cinque passaggi del provvedimento vadano interpretati in una certa maniera per renderli compatibili con la Costituzione (e per scongiurare il rischio, evidenziato dalla Corte come già da Banca d’Italia e dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, che l’attuazione della riforma produca degli squilibri nel bilancio dello Stato). I sette rilievi di incostituzionalità parziale, in particolare, toccano punti fondamentali della riforma, e la Corte chiede che il parlamento intervenga per modificarli, chiedendo dunque una riscrittura profonda della legge. La bocciatura della legge, anche se è apparentemente circoscritta ad alcune sue singole componenti, è dunque sostanziale.

    Con la pubblicazione delle motivazioni si capirà in che termini e forse anche con quali tempi il parlamento è sollecitato a intervenire, e sarà più chiaro anche se secondo la Corte, nell’attesa di queste correzioni, la legge vada considerata parzialmente applicabile nelle poche e marginali parti che non vengono toccate dalla sentenza, che del resto tocca aspetti centrali. Anzitutto quello della definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, ovvero dei servizi minimi che lo Stato deve garantire e che vengono erogati ai cittadini in tutto il suo territorio.

    La riforma promossa dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, della Lega, prevedeva che fosse il governo, tramite una delega piuttosto vaga ricevuta dal parlamento, a provvedere affinché si individuassero i LEP, e che poi procedesse con un decreto del presidente del Consiglio, cioè un provvedimento fatto direttamente dal capo del governo, ad aggiornarli. Significa per esempio stabilire, in base a studi e ricerche di grande complessità, quanti posti letto d’ospedale ogni 100mila abitanti devono esserci in ciascuna provincia, con quale frequenza devono passare gli autobus nei comuni di montagna, che percentuale di posti negli asili nido deve essere garantita in rapporto ai nuovi nati nelle varie regioni, e così via. Tutto ciò, dice la Corte, va definito coinvolgendo in maniera più diretta il parlamento, e non sulla base di procedure transitorie – demandate a comitati di tecnici nominati dal governo – previste dalla legge di bilancio approvata alla fine del 2022.

    La Corte dice inoltre che lo Stato non può trasferire alle regioni intere materie, ma solo «specifiche funzioni legislative e amministrative»; dice inoltre che questa devoluzione di poteri deve «essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamo del principio di sussidiarietà». Quindi, in sostanza, le regioni non potranno ottenere la titolarità sulle materie nel loro complesso indicate all’articolo 117 della Costituzione (istruzione, energia, eccetera), come stabiliva la legge sull’autonomia differenziata. Potranno farlo solo su alcuni particolari aspetti di quelle materie, più o meno rilevanti (la gestione del personale scolastico, le tariffe di alcuni servizi energetici, solo per fare degli esempi).

    Questo è stato deciso proprio per garantire il rispetto del principio di sussidiarietà, ovvero il fatto che questa ripartizione delle competenze deve «avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione»: un eccessivo spezzettamento delle materie legislative potrebbe rendere meno efficiente il paese nel suo complesso e potrebbe anche mettere a rischio il diritto dei cittadini a ricevere servizi dignitosi in ogni regione.

    Tutto ciò ha un effetto piuttosto scontato: rallentare il processo che avrebbe dovuto portare il governo a definire delle intese con le regioni, ovvero il primo passo di un lungo e complesso iter che, nel giro di molti mesi o più verosimilmente di qualche anno, avrebbe poi concretamente consentito il trasferimento delle competenze. La sentenza della Corte peraltro ha stabilito che quando il governo si accorda con una regione per concederle l’autonomia differenziata, il voto del parlamento previsto su quell’accordo non può essere inteso come «di mera approvazione dell’intesa», quindi come un «prendere o lasciare» (sono le parole della stessa sentenza). Per la Corte bisogna invece consentire a deputati e senatori di modificare l’accordo, cosa che poi prevedrebbe una nuova negoziazione dell’intesa. Insomma, il già complesso iter diventa ancora più complesso. Anche perché la Corte ha specificato che vigilerà sulle singole intese che il governo e le regioni definiranno, e lo farà appunto sulla base dei rilievi avanzati in questa sentenza.

    Tutto questo rende più inconsistente l’ambizione di alcuni presidenti di regione leghisti, e su tutti il veneto Luca Zaia e il lombardo Attilio Fontana, quelli cioè più determinati nel rivendicare maggiore autonomia, che hanno già iniziato a far pressione sul governo perché si avvii questo processo. Zaia e Fontana, tra l’altro, hanno chiesto quantomeno il trasferimento delle deleghe su quelle materie (9 sulle 23 totali indicate nell’articolo 117 della Costituzione) su cui un comitato di esperti nominato dal governo nel marzo del 2023 ha ritenuto che non vadano prioritariamente individuati i LEP.

    È evidente che la sentenza rende impossibile procedere con questi accordi tra Stato e singole giunte regionali, in attesa che si modifichino le procedure normative attraverso cui trasferire le competenze; e la stessa distinzione tra le 14 materie su cui bisogna individuare i LEP e le altre 9 viene a questo punto rimessa in discussione, insieme all’intero lavoro del comitato di esperti (che peraltro dovrebbe concludere il suo mandato a dicembre). La Corte dice infatti che, per quel che riguarda le «materie no-LEP» (quelle cioè per cui non è necessario stabilirli), i relativi trasferimenti di competenze «non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»: in sostanza, questa soluzione viene fortemente depotenziata.

    D’altro canto, da questo punto di vista le conseguenze della sentenza non sono solo legislative, ma anche politiche. All’interno della maggioranza di destra il solo partito che insiste per un’attuazione rapida dell’autonomia è la Lega di Matteo Salvini. Forza Italia ha espresso in più occasioni le sue grosse perplessità, e dopo il pronunciamento della Corte costituzionale alcuni suoi dirigenti meridionali (come il vicesegretario Roberto Occhiuto, che è presidente della Calabria; o Fulvio Martusciello, capogruppo al Parlamento Europeo e probabile futuro candidato del centrodestra in Campania) sono tornati a criticare la fretta della Lega e a chiedere una moratoria sull’attuazione della legge, così da rinviare il tutto.

    Anche dentro Fratelli d’Italia, e all’interno della cerchia dei collaboratori più stretti di Giorgia Meloni, ci sono dubbi sulla bontà della riforma: se già prima di giovedì la presidente del Consiglio non aveva mostrato alcuna intenzione di accelerare i tempi per definire le prime intese del governo con Veneto e Lombardia, dopo la sentenza adotterà verosimilmente ancora più cautela. In questo senso, dunque, se da un lato le ambizioni di riforma dello Stato portate avanti dal governo escono ridimensionate, dall’altro la Corte rende più facile per Meloni ritardare l’attuazione di una riforma che aveva in una certa misura subìto da Salvini.

    Anche per le opposizioni, però, la sentenza della Corte ha effetti duplici. Evidentemente le sostanziali obiezioni mosse alla legge leghista legittimano le critiche e gli attacchi mossi in questi mesi dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dai partiti centristi alla riforma. Ma pone anche delle incognite sull’efficacia dello strumento con cui il centrosinistra aveva deciso di contrastare compattamente l’operato del governo sull’autonomia, e cioè il referendum abrogativo.

    Il 26 settembre scorso i comitati promotori del referendum, insieme ai leader di tutti i partiti di opposizione che hanno aderito all’iniziativa, hanno depositato alla Corte di Cassazione le oltre 500mila firme raccolte per indire due referendum contro l’autonomia: uno che abroga solo alcuni punti della legge, di fatto rimuovendo alcune componenti fondamentali della riforma; un altro che abroga la legge per intero. Ora, come previsto, uno specifico ufficio della Cassazione dovrà certificare, con una sentenza che è prevista tra il 10 e il 15 dicembre, che i quesiti che si intendono sottoporre al referendum, quelli su cui i cittadini saranno quindi chiamati a votare, siano conformi alla legge oppure no.

    Nell’effettuare questa verifica la Cassazione dovrà valutare se da quando sono state raccolte le firme la legge è stata modificata in maniera tale che il quesito su cui si andrebbe a votare risulta ormai superato, o comunque inadeguato. Da questo punto di vista, i sostanziosi interventi di correzione che la Corte costituzionale opererà sul testo della riforma approvato dal parlamento tramite la sentenza, e quelli che il parlamento potrebbe poi fare a sua volta rispondendo al sollecito della Consulta, potrebbero rendere in tutto o in parte vani i quesiti su cui sono state raccolte le firme: proprio perché la legge che attraverso quei quesiti referendari si vorrebbe abrogare non c’è più, o quantomeno non è più quella che si intendeva sopprimere.

    Su questo aspetto, dopo la pubblicazione parziale della sentenza si è sviluppato un dibattito tra costituzionalisti piuttosto acceso, con posizioni variegate e anche discordanti. Per alcuni è evidente che l’intervento della Corte rende impraticabile il referendum; per altri non è così, soprattutto per quel che riguarda il quesito che chiede l’abrogazione totale della riforma. Per avere maggiori certezze al riguardo, bisognerà comunque attendere la pubblicazione integrale della sentenza con le sue motivazioni, a inizio dicembre.

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  2. La Corte costituzionale ha pubblicato la sentenza integrale relativa all’autonomia differenziata, con la quale dichiara illegittime ampie e sostanziali parti della riforma promossa dalla maggioranza e dal governo di Giorgia Meloni per trasferire alle regioni maggiori poteri e prerogative finora gestite dallo Stato centrale. Il contenuto generale della sentenza era noto, perché ne era stata pubblicata una sintesi in un comunicato diffuso dalla stessa Corte il 14 novembre scorso. Come sempre accade, però, ci sono voluti alcuni giorni perché venissero redatte le cosiddette motivazioni, cioè le spiegazioni dettagliate con le quali la Corte illustra le sue decisioni.

    La sentenza integrale rende più esplicite le ragioni che hanno portato la Corte a ritenere illegittimi alcuni aspetti specifici della riforma. Di fatto impone modifiche alla legge, già approvata in via definitiva dal parlamento, e ne limita l’applicazione in modo significativo per alcune sue parti: significa che non sono ritenute in contrasto con la Costituzione solo a patto che vengano interpretate e applicate in una certa maniera.

    Nel complesso la riforma dell’autonomia differenziata ne esce sostanzialmente bocciata, e così com’è ora è evidentemente inutilizzabile dalle regioni che intendevano già avviare i negoziati con il governo per ottenere l’attribuzione di maggiori poteri. La sentenza integrale è ancora più drastica di quanto era stato ipotizzato sulla base della lettura del comunicato dello scorso 14 novembre, soprattutto perché esclude – anche se non in maniera categorica – che possano esserci significativi trasferimenti di competenze dallo Stato alle regioni sulle materie più importanti, come istruzione, energia, commercio con l’estero, ambiente, professioni, telecomunicazioni, porti e aeroporti.

    La Corte costituzionale è l’organo composto da 15 giudici che vigila sulla conformità delle leggi rispetto alla Costituzione italiana. Sull’autonomia differenziata doveva prendere in considerazione i ricorsi avanzati da quattro consigli regionali guidati dal centrosinistra (Toscana, Puglia, Campania, Sardegna), le obiezioni sollevate da altre tre regioni di centrodestra (Piemonte, Veneto e Lombardia) e la posizione dell’avvocatura dello Stato, che rappresentava di fatto le ragioni del governo. La sentenza è stata redatta dal giudice Giovanni Pitruzzella, giurista palermitano di orientamento moderato con una lunghissima esperienza istituzionale, già presidente dell’Antitrust, cioè l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e nominato giudice della Corte nel novembre del 2023 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con cui ha una certa confidenza.

    La sentenza è stata approvata in un clima di sostanziale unanimità (l’esito puntuale della votazione non è noto, ma si sa che due o tre giudici di orientamento più conservatore che avevano perplessità su alcuni aspetti della sentenza hanno comunque rinunciato a formalizzare il proprio dissenso).

    L’autonomia non potrà riguardare intere materieNell’introduzione della sentenza i giudici spiegano che sì, il principio che sta alla base della riforma promossa dal governo è previsto dalla Costituzione, e in particolare dall’articolo 116 modificato con la riforma del Titolo V nel 2001: quello che dice che la legge può attribuire alle regioni «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» rispetto a quelle già previste. La Corte però dice anche che questo concetto non va considerato come una «monade isolata», cioè come un principio che vale di per sé a prescindere dal resto della Costituzione stessa.

    L’effettiva possibilità di assegnare maggiori poteri alle regioni, e di promuovere dunque il pluralismo istituzionale, per la Corte va comunque considerata nell’ambito di un ordinamento costituzionale che contempla «la Repubblica come “una e indivisibile”». Insomma, va bene rafforzare l’autonomia delle regioni, ma a patto che non si metta in discussione l’unità della nazione.

    La Corte ha poi ricordato l’assoluta necessità di rispettare il principio di sussidiarietà, cioè quello per cui la ripartizione delle competenze deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti costituzionali. Un eccessivo spezzettamento delle materie legislative potrebbe rendere meno efficiente il paese e mettere a rischio il diritto dei cittadini a ricevere servizi dignitosi in ogni regione. Qui la sentenza entra nel dettaglio della riforma. Il principio di sussidiarietà, spiega la Corte, «richiede che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato»: cioè impone di stabilire se sia più logico e funzionale che a erogare certi servizi siano gli enti locali o quelli centrali.

    Questa valutazione non va fatta seguendo «un modello astratto», ma studiando nel concreto le singole questioni: per questo secondo la Corte il trasferimento dei poteri dallo Stato alle regioni non può riguardare intere materie, come prevedeva la riforma, ma solo singole funzioni. Significa per esempio che le regioni non potranno ambire a gestire in proprio la materia della protezione civile nel suo complesso, per esempio, ma solo la gestione di alcuni protocolli d’intervento in caso di calamità naturali legate alle specificità del proprio territorio.

    I trasferimenti di grosse competenze sulle questioni più importanti saranno molto più difficili, se non del tutto impossibili: viene così ritenuto illegittimo un primo aspetto molto importante della riforma.

    Su molte materie è impensabile applicare l’autonomiaSempre ispirandosi al principio della sussidiarietà, poi, la Corte arriva a restringere in maniera significativa il numero delle materie su cui le regioni potranno ottenere la gestione di alcune funzioni. L’articolo 117 della Costituzione dice infatti che quelle su cui le regioni possono chiedere maggiore autonomia sono 23. Ma la Corte ricorda, come del resto aveva già fatto Banca d’Italia mesi fa, che le valutazioni sull’opportunità di trasferire competenze dallo stato centrale alle amministrazioni locali devono avvenire in virtù di un principio di efficienza per l’intero paese.

    Il fatto di dare maggiori poteri al Veneto e alla Lombardia, insomma, deve convenire all’Italia, per dirla in maniera un po’ grossolana. Da una parte la gestione sul territorio di importanti prerogative può ragionevolmente ispirare condotte più virtuose perché per le persone è più facile verificare la presenza di eventuali sprechi o inettitudini; dall’altra però spezzettare le competenze, togliendo i poteri dello stato, può facilmente produrre un aumento complessivo dei costi e creare divergenze tra una regione e l’altra che renderebbero meno efficiente il sistema istituzionale, burocratico ed economico del paese.

    Un esempio di rischio concreto, per quanto un po’ semplicistico, è quello di un imprenditore che ha stabilimenti in tre regioni diverse e che per ottenere certe autorizzazioni si troverebbe a dover compilare tre moduli diversi anziché uno solo.

    Per queste ragioni la Corte ha stabilito che per ciascuna richiesta delle regioni vada fatta preliminarmente «un’istruttoria approfondita» e basata su metodologie scientificamente valide. Nella sentenza la Corte si riserva fin da ora di verificare che gli accordi tra regioni e governo per definire questi trasferimenti di competenze avvengano nel rispetto dei principi di efficienza e di sussidiarietà. I margini di trattativa politica tra il capo del governo e i presidenti di regione diventano quindi molto più rigidi.

    La cosa forse più rilevante contenuta nella sentenza è che, sulla base di tutte queste considerazioni, la Corte ha escluso che le più rilevanti delle 23 materie teoricamente trasferibili alle regioni possano effettivamente essere oggetto dei negoziati per l’autonomia differenziata: proprio perché a queste materie «afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà».

    Queste materie sono il commercio con l’estero, la tutela dell’ambiente, la produzione e la distribuzione dell’energia, le grandi reti di trasporto e di navigazione, compresi i porti e gli aeroporti civili, l’ordinamento delle professioni e quello della comunicazione. Tutte materie su cui l’Italia deve rispettare norme dell’Unione Europea o altri vincoli internazionali, per cui è inverosimile che una loro efficiente gestione possa essere compatibile con una differenziazione e una frammentazione a livello regionale.

    Un discorso simile vale per l’istruzione scolastica, che per la Corte ha una «valenza necessariamente generale ed unitaria», dove il fatto di avere un’offerta formativa «sostanzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale» è finalizzato anche a definire «l’identità culturale del Paese»: il Veneto non può quindi avere dei programmi scolastici notevolmente diversi da quelli della Calabria, per esempio.

    Poca chiarezza sui LEP e troppo potere al governoPoi la Corte costituzionale prende in esame la questione, altrettanto fondamentale, dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), cioè quella serie di servizi e funzioni che lo Stato deve offrire a tutti i suoi cittadini affinché vengano garantiti i diritti fondamentali in ogni area del paese, assicurando anche l’uniformità delle prestazioni erogate. Deve per esempio essere chiaro quanti posti letto ogni 100mila abitanti debbano essere disponibili negli ospedali delle città, o quanto numerose possano essere le classi nelle scuole delle varie province. Dei LEP si discute da oltre vent’anni senza che si siano ottenuti risultati definitivi e consistenti.

    La riforma dell’autonomia differenziata approvata dal parlamento prevede che la definizione dei LEP vada completata prima di poter avviare i negoziati tra governo e regioni. Per la Corte però il testo della riforma dà indicazioni per orientare la definizione dei LEP che sono «alquanto generiche e inidonee» a suggerire norme adeguate ed efficaci.

    Il governo aveva nominato un comitato di esperti nel marzo del 2023 per ricevere indicazioni sulla definizione dei LEP, ma quest’ultimo ancora non è arrivato a risultati conclusivi. Per la Corte, in ogni caso, questo processo prefigura nel complesso una violazione dell’articolo 76 della Costituzione, perché di fatto attribuisce al governo un potere eccessivamente ampio e arbitrario nell’emanare i decreti con cui stabilire i LEP e nel controllare sul fatto che vengano rispettati. Allo stesso modo, la Corte ritiene illegittimo che il presidente del Consiglio possa intervenire con un proprio decreto (i cosiddetti dpcm) per aggiornare i LEP e per individuare le risorse finanziarie necessarie a soddisfarli.

    Queste prescrizioni della Corte riguardano peraltro esplicitamente uno dei passaggi decisivi previsti dalla riforma dell’autonomia. La norma prevede infatti che il governo, una volta definita l’intesa con la regione che richiede maggiori competenze, possa approvare un disegno di legge in Consiglio dei ministri per approvare questa intesa. La Corte ritiene «costituzionalmente illegittimo» questo processo, perché dà eccessivo potere e arbitrarietà al governo nel promuovere la legge, limitando invece il ruolo del parlamento, che è il titolare dell’iniziativa legislativa, cioè avrebbe il diritto e il dovere di fare le leggi, salvo casi nei casi di emergenza.

    E infatti la sentenza stabilisce che l’unico modo per evitare questa incostituzionalità, è coinvolgere in maniera sostanziale il parlamento, e non solo in maniera formale come sembra prevedere la riforma.

    Le camere dunque non potranno essere solo chiamate a ratificare l’intesa raggiunta dal governo e dalla regione e trasformata in legge dal Consiglio dei ministri, ma avranno piena facoltà di discutere quell’accordo, modificarlo, integrarlo. È una precisazione solo apparentemente marginale: ridando piena centralità al parlamento, la Corte espone le intese alla normale dialettica politica, che risente anche del cambio delle maggioranze, e rende prevedibilmente molto più lungo e intricato il già complesso iter di approvazione dell’accordo tra il governo e la singola regione.

    Sempre a proposito dei LEP, la Corte di fatto preclude alle regioni una strada che era stata finora percorsa da quei presidenti del nord leghisti ansiosi di avviare il processo di trasferimento delle competenze. Il comitato di esperti nominato dal governo aveva infatti stabilito che delle 23 materie trasferibili alle regioni sulla base dell’articolo 117 della Costituzione, ce ne fossero 9 per le quali non era necessario individuare in via preliminare i LEP.

    Con la sentenza della Corte questa distinzione perde un po’ valore: su queste 9 materie infatti i giudici hanno stabilito che non si applica l’individuazione dei LEP solo se il trasferimento di competenze non riguarda prestazioni sui diritti civili e sociali. In pratica in questo modo restano trasferibili solo competenze marginali o quasi nulle: perdono così consistenza le richieste del presidente del Veneto Luca Zaia e di quello della Lombardia Attilio Fontana, che da mesi avevano iniziato a fare pressioni sul governo per intavolare i negoziati su queste 9 materie definite «no-LEP».

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