E’ entrato in vigore il “Codice di condotta per le Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare” messo a punto dal Viminale con il benestare dell’Unione europea. Nell’ultima riunione convocata dal ministero dell’Interno Medici senza frontiere e la tedesca Jugend Rettet non hanno firmato il testo, l’unica presente a dare l’ok è stata Save the Children. Sì anche da Moas e Proactiva Open Arms che ha manifestato la sua decisione con una comunicazione. Il Codice, una seconda versione, è del tutto uguale alla prima stesura, eccezion fatta per qualche correzione sulle due questioni più discusse: la presenza della polizia a bordo delle navi e il divieto di trasbordo dei migranti su altre unità.
Dopo il no di Msf, che ha detto di essere in disaccordo proprio sul trasbordo dei migranti e sulle forze dell’ordine a bordo, il Viminale ha commentato: “L’aver rifiutato l’accettazione e la firma del Codice di condotta pone quelle organizzazioni non governative fuori dal sistema organizzato per il salvataggio in mare, con tutte le conseguenze del caso”. Save the children: “Abbiamo fatto la cosa giusta”.
Sono in tutto 13 gli articoli stabiliti per regolamentare i soccorsi in mare:
* Non entrare nelle acque libiche, “salvo in situazioni di grave ed imminente pericolo” e non ostacolare l’attività della Guardia costiera libica.
• Non spegnere o ritardare la trasmissione dei segnali di identificazione.
• Non fare comunicazioni per agevolare la partenza delle barche che trasportano migranti.
• Attestare l’idoneità tecnica per le attività di soccorso. In particolare, viene chiesto alle ong anche di avere a bordo “capacità di conservazione di eventuali cadaveri”.
• Informare il proprio Stato di bandiera quando un soccorso avviene al di fuori di una zona di ricerca ufficialmente istituita.
• Tenere aggiornato il competente Centro di coordinamento marittimo sull’andamento dei soccorsi.
• Non trasferire le persone soccorse su altre navi, “eccetto in caso di richiesta del competente Centro di coordinamento per il soccorso marittimo (Mrcc) e sotto il suo coordinamento anche sulla base delle informazioni fornite dal comandante della nave”.
• Informare costantemente lo Stato di bandiera dell’attività intrapresa dalla nave.
• Cooperare con il competente Centro di coordinamento marittimo eseguendo le sue istruzioni.
• Ricevere a bordo, su richiesta delle autorità nazionali competenti, “eventualmente e per il tempo strettamente necessario”, funzionari di polizia giudiziaria che possano raccogliere prove finalizzate alle indagini sul traffico.
• Dichiarare le fonti di finanziamento alle autorità dello Stato in cui l’ong è registrata.
• Cooperazione leale con l’autorità di pubblica sicurezza del previsto luogo di sbarco dei migranti.
• Recuperare, “una volta soccorsi i migranti e nei limiti del possibile”, le imbarcazioni improvvisate ed i motori fuoribordo usati dai trafficanti di uomini.












































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