La normativa era stata modificata dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 (conosciuta anche come legge Fini-Giovanardi poiché fortemente voluta da Gianfranco Fini e Carlo Giovanardi) ma ora resa illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32. La legge era in realtà la conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, emanato in origine solo per il finanziamento delle Olimpiadi Invernali di Torino.
Si caratterizzava per l’inasprimento delle sanzioni relative alle condotte di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, e per la contestuale abolizione di ogni distinzione tra droghe leggere, quali la cannabis, e droghe pesanti, quali eroina o cocaina.












































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