Il Consiglio dei Ministri vara un decreto-legge (il cosiddetto “Decreto Mastella”, dal nome del Ministro della Giustizia Clemente Mastella) che riforma l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche illegalmente ottenute.
Ecco il testo del decreto legge sulle intercettazioni
approvato stasera dal Consiglio dei Ministri:
“Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonchè ad informazioni illegalmente raccolte;
ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite nonchè di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno e del Ministro delle infrastrutture; Emana il seguente decreto-legge
Art.1
1. L’artcolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
2. L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso
modo si provvede per i doucmenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse”.












































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