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Adozioni internazionali single

Adozioni internazionali single

Poche ore fa è stata depositata una sentenza della Corte costituzionale sul tema delle adozioni internazionali, da cui fino ad oggi erano escluse le persone single. Secondo la sentenza, questa esclusione sarebbe in conflitto con gli articoli 2 (sui diritti inviolabili dell’uomo) e 117, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge n. 184/1983, che regola il diritto del minore a una famiglia e impedisce a chi non è coniugato di richiedere l’idoneità all’adozione internazionale. In particolare, il caso riguardava una donna single residente in Italia, che aveva chiesto di adottare un minore straniero, ma a cui era stata negata la possibilità. Per questo motivo, ha deciso di fare ricorso.

Secondo il Tribunale di Firenze, l’esclusione delle persone single dall’adozione non garantiva il miglior interesse del minore, che avrebbe dovuto essere valutato caso per caso. Inoltre, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce che la famiglia può assumere forme diverse e non necessariamente basate sul matrimonio.

Oggi la Corte ha sancito che il desiderio di diventare genitori rientra nella sfera della libertà di autodeterminazione della persona e che le persone single, in linea di principio, possono offrire al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso. Come per ogni caso, spetta poi al giudice la valutazione complessiva dell’aspirante genitore. La Corte conclude segnalando che, poiché ad oggi si registra un calo nelle richieste di adozione, l’assoluta esclusione delle persone single rischia di compromettere l’effettivo diritto del minore a crescere in un ambiente familiare stabile e armonioso.

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