Decreto Caporalato (D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con la L. 9 dicembre 2024, n. 187 – Riferimento), in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (dove è altresì confluito un decreto-legge del 21 ottobre 2024 per definire ed aggiornare, con fonte di livello primario, i cosiddetti “paesi di origine sicuri”, prima definiti da un semplice decreto interministeriale, e le relative procedure di esame, tra cui, in seguito ad un’aggiunta in commissione parlamentare, il trasferimento di competenze in materia di convalida del fermo amministrativo del richiedente dalla sezione specializzata del Tribunale ordinario di Roma alla Corte d’appello in composizione monocratica);
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
il decreto semplifica le procedure per l’ingresso di lavoratori dall’estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l’adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno; - tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per “casi speciali”, riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo; - gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio; - nonche’ dei relativi procedimenti giurisdizionali.











































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