“Mentre lo stato sociale viene deliberatamente lasciato a sé stesso, lo stato di polizia prospera”. Lo scrisse Loïc Wacquant, sociologo francese, nel descrivere un fenomeno in cui lo stato interviene con politiche repressive anziché affrontare le radici profonde dei problemi sociali.
Era il 1998, e la frase era contestualizzata in un’analisi del sistema giudiziario e carcerario statunitense. Prigioni sovrapopolate di comunità marginalizzate, indigenti e dissidenti, un mondo a sé dietro il velo di una società solo apparentemente prospera.
Intervenendo direttamente sul codice penale, la maggioranza composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si appresta a varare il DDL Sicurezza – passato alla Camera e presto in Senato – che introdurrà molti nuovi reati e inasprirà le pene.
Secondo molti osservatori si tratta di un attacco alle fasce più povere e marginalizzate della popolazione, nonché al diritto al dissenso, con una fortissima limitazione delle libertà civili. Tutto questo dopo la già contestatissima cancellazione del reato di abuso di ufficio.
La cosa che colpisce di più è il fatto che il testo appare in tutto e per tutto rivolgersi a specifiche categorie di persone, con reati ad hoc: per le borseggiatrici in metropolitana, per i mendicanti, ma anche per gli attivisti dell’ambiente, per coloro che manifestano contro le grandi opere, e per i pro-Palestina. Precedenti che aprono la strada a un’inquietante deriva in cui nessun diritto è più al sicuro, e lo fanno in modo esplicito, senza più nascondersi.
Tutto questo, mentre il precariato avanza, favorito da manovre che invece sembrano strizzare l’occhio alle fasce privilegiate della popolazione e a dispensare condoni fiscali.
Analizziamo perché la recente draconiana manovra legislativa del governo Meloni viene definita da molti osservatori, in tutto e per tutto, un preludio di democratura (considerando l’occupazione della Rai, la riforma della Giustizia, l’autonomia differenziata), a partire dalle misure più incostituzionali contenute nel DDL Sicurezza.
La norma che ha sollevato più polemiche è senza dubbio quella sui blocchi stradali, formulata ad hoc per soffocare le proteste pacifiche degli ambientalisti. Ultima Generazione, movimento nato in Italia nel 2021, si ispira – come molti altri movimenti simili – ai principi della disobbedienza civile non violenta.
Protestano contro l’inazione dei governi sulla crisi climatica, utilizzando metodi pacifici ma di forte impatto per attirare l’attenzione pubblica, tra cui il blocco temporaneo del traffico, per richiamare l’urgenza delle questioni ambientali.
Con il Decreto Sicurezza 2024, l’articolo 11 introduce una stretta a tali dimostrazioni, trasformando questa forma di protesta in reato penale. Prima, chi bloccava la circolazione poteva essere punito con una semplice sanzione amministrativa tra 1.000 e 4.000 euro. Oggi, chi impedisce la circolazione su strade o binari ferroviari può essere punito con un mese di carcere e una multa di 300 euro. Se il blocco è compiuto da più persone, la pena può estendersi fino a due anni di reclusione.
Pensiamo però anche ai Pride. L’inasprimento normativo potrebbe costituire un pericoloso precedente per qualsiasi altra tipologia di manifestazione di dissenso. Se l’uso di metodi pacifici ma impattanti viene punito con la reclusione, altre forme di protesta o celebrazione pubblica potrebbero essere facilmente represse, qualora considerate scomode o destabilizzanti e non più autorizzate e patrocinate dalle autorità competenti.
Il testo dell’articolo 11 del DL Sicurezza
(Modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada)
All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, dopo la parola: « ordinaria » sono inserite le seguenti: « o ferrata » e le parole: « con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro »;
- il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite ».
Proteste al ponte sullo Stretto, alla TAV, alla costruzione nuove basi militari, ai disboscamenti: il decreto colpisce anche qui. L’articolo 19 introduce un’aggravante specifica per chi commette reati – anche solo di resistenza a pubblico ufficiale – legati all’impedimento della realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture strategiche.
Si criminalizza ancora una volta la dissidenza, creando un clima di intimidazione verso movimenti ambientalisti, sociali o sindacali che si oppongono per motivi di impatto ambientale, economico o sociale. Un colpo duro al diritto di protesta, incostituzionale di natura.
Il testo dell’articolo 19 del DDL Sicurezza
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)
- identico
- identica;
- identica;
- all’articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica, la pena è aumentata».
Il decreto introduce misure stringenti riguardanti le proteste all’interno delle carceri, ma anche nei Centri per il Rimpatrio – dove i “detenuti” non hanno commesso alcun reato se non quello di essere approdati in Italia scappando dalla disperazione.
L’articolo criminalizza però nello specifico la “resistenza passiva”, una forma di protesta non violenta. Qualsiasi atto che impedisca l’esecuzione di ordini all’interno di un carcere, anche senza violenza diretta, può quindi essere punito severamente. In caso di rivolte organizzate da più detenuti, le pene possono arrivare fino a cinque anni di reclusione.
Si colpiscono duramente le forme di protesta pacifica, mettendo a rischio il diritto dei detenuti di esprimere il loro dissenso rispetto alle condizioni degli istituti penitenziari – tra le peggiori d’Europa nel nostro paese, con un sovraffollamento del 130%. Destinato ad aumentare, vista la mole di nuovi reati introdotti con il DDL Sicurezza.
L’ambiguità del concetto di “resistenza passiva” lascia spazio a interpretazioni arbitrarie e a potenziali abusi di potere. Le nuove disposizioni potrebbero essere strumentalizzate per reprimere ulteriormente chi già si trova in una posizione di vulnerabilità.
Il testo dell’articolo 18 del DDL Sicurezza
(Modifica all’articolo 415 e introduzione dell’articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 415 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute »;
- dopo l’articolo 415 è inserito il seguente: « Art. 415-bis. – (Rivolta all’interno di un istituto penitenziario) – Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa ».
Il testo dell’articolo 19 del DDL Sicurezza
(Modifiche all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti)
All’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa »;
- al comma 7-bis, le parole: « di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 » sono sostituite dalle seguenti: « indicate al primo periodo del comma 7.1 ».
L’articolo 21 prevede infine la dotazione di body cam al personale delle forze di polizia, utilizzabili durante servizi di ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili. Ma c’è un punto critico: l’accezione arbitraria del provvedimento.
Si apre la strada a un uso selettivo delle registrazioni, lasciando spazio alla possibilità che le autorità decidano di registrare solo “quando conviene”, ignorando episodi in cui il cittadino potrebbe inequivocabilmente avere ragione.
Il testo dell’articolo 21 del DDL Sicurezza
(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)
Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.
Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
Leggi che colpiscono il dissenso, ma scritte anche con l’inchiostro dell’indifferenza, che trasformano la povertà in un delitto. Ed è proprio qui che il governo Meloni svela il suo volto: proteggere i privilegi dei potenti, punire chi lotta per sopravvivere.
Tra le misure più ideologiche nella lotta violenta alla povertà, l’introduzione di pene fino a sette anni per chi occupa abusivamente un’abitazione — anche se abbandonata o in disuso—in un paese in piena emergenza abitativa. Una strategia chirurgica per spezzare la dignità di chi non ha altra scelta.
Tutto questo in un paese dove, nei grandi centri, i residenti vengono letteralmente cacciati da una turistificazione sempre più aggressiva. A fronte di un’economia stagnante e di salari che non crescono al ritmo del costo della vita, le liste d’attesa per le case popolari sono chilometriche, mentre in molti non riescono più a permettersi alloggi che diventano sempre più cari. Chi occupa una casa o rifiuta di sgomberarla dopo uno sfratto, spinto dalla pura necessità, viene però trattato come un criminale pericoloso.
Ma la legge non si ferma qui. Si prevedono fino a sei anni di carcere per chi mendica in strada e insegna a qualcun altro a farlo. L’accattonaggio, sintomo evidente di un disagio sociale profondo e diffuso, diventa un crimine da estirpare.
L’esecutivo introduce poi restrizioni che di fatto impediscono ai cittadini extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, di acquistare una scheda telefonica. Una misura destinata a protrarre l’isolamento sociale ed economico di queste persone, molte delle quali si trovano già in condizioni di vulnerabilità estrema – esacerbando conseguentemente i comportamenti antisociali e la criminalità.
Ottenere il permesso di soggiorno può richiedere mesi, se non anni, e durante questo periodo gli stranieri sono costretti a navigare un sistema burocratico inefficiente, mentre vedono compromessa la possibilità di emanciparsi e integrarsi nella società. Il telefono, oggi più che mai, è uno strumento cruciale per la sopravvivenza, indispensabile per cercare lavoro, costruire reti di supporto e accedere a informazioni vitali.
Impedire l’acquisto di una sim telefonica equivale dunque a negare loro il diritto di comunicare, non solo con chi potrebbe offrire assistenza sul territorio, ma anche con la propria famiglia, spesso lontana e all’oscuro delle loro condizioni. Molti di questi stranieri affrontano viaggi pericolosi e talvolta mortali per raggiungere l’Europa; la comunicazione con i propri cari rappresenta uno dei pochi legami affettivi che possono mantenere.
E ancora, mentre fino a ora le madri in gravidanza o con figli sotto i tre anni potevano beneficiare del differimento della pena, la nuova norma rende facoltativo questo rinvio, colpendo direttamente le madri più vulnerabili, spesso già in situazioni di difficoltà economica e sociale. Una misura atroce e sproporzionatamente punitiva per un governo dichiaratamente pronatalista che sostiene di avere a cuore l’interesse dei bambini, privandoli del contempo di una figura essenziale durante i primi anni di vita, cruciali per lo sviluppo psicologico e affettivo.
Laddove ci si aspetterebbero quindi misure di sostegno per chi è in difficoltà, si scelgono invece le manette, i processi, la repressione. Chi è costretto a vivere ai margini della società, escluso dai diritti fondamentali, viene punito per la sua condizione. E se si considera che le pene previste per i più poveri sono sproporzionate rispetto alle loro azioni, l’intento del governo appare chiaro: rendere la povertà stessa un reato.
Categorie:Governo, Parlamento











































Una sberla epocale.
La Corte di Cassazione ha appena fatto a pezzi il Decreto Sicurezza di #Salvini, #Meloni e #Piantedosi.Non una critica, non un appunto. Una demolizione punto per punto.Lo ha fatto con una relazione durissima, la n. 33/2025, che di fatto denuncia l’incostituzionalità della legge approvata dal governo e che getta le basi per la bocciatura definitiva da parte della Corte Costituzionale.La Cassazione scrive che il decreto è un minestrone pericoloso che mette insieme mafia, canapa, migranti, cortei, agenti segreti e donne rom incinte.Che il Governo ha adottato un decreto senza che ci fossero necessità e urgenza.Che le nuove norme penali sono entrate in vigore senza nemmeno dare il tempo ai cittadini di conoscerle.Che il decreto rischia di colpire non chi commette un reato, ma chi dissente nei cortei o attraverso la resistenza passiva nelle carceri o nei Cpr.Che la possibilità che i servizi segreti – sì, proprio loro – possano “dirigere” organizzazioni terroristiche a scopo preventivo è preoccupante.Follie su follie.Ora la parola finale passa alla Corte Costituzionale. E se c’è ancora uno Stato di diritto, sarà lei a demolire, una volta per tutte, questo mostro giuridico. meloni_vergogna_nazionale #decretosicurezza Abolizione del suffragio universale
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