Giustizia

Ddl omicidio stradale, approvato alla Camera

Ddl omicidio stradale, approvato alla Camera

Ddl omicidio stradale, approvato alla Camera

Innalzamento della pena minima da 4 a 5 anni, fino a 12 anni di carcere per chi uccide in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, giro di vite per l’omissione di soccorso. Sono le principali novità introdotte dal disegno di legge sul reato di omicidio stradale, approvato dall’Aula di Montecitorio con 276 si’, 20 no e 101 astenuti. A votare a favore del provvedimento, insieme alla maggioranza, anche Lega, Fratelli d’Italia e gruppo Misto. Sel ha votato contro, mentre Forza Italia e Movimento 5 stelle si sono astenuti. In attesa della terza e definitiva lettura al Senato – l’obiettivo del governo è di far entrare in vigore la normativa entro la fine dell’anno – ecco cosa contiene nello specifico il testo licenziato alla Camera. Tornerà al Senato per la terza (e si spera definitiva) lettura.

Dunque l’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti. Resta infatti la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada, ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Nello specifico, chi uccide una persona guidando sotto l’effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave, ovvero con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sanzione che nei casi più gravi può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso trovato con un tasso di gradazione alcolica superiore agli 0,8 g/1. Verrà punito nello stesso modo anche chi ha causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità, come ad esempio per eccesso di velocità, per guida contromano, per infrazioni al semaforo o sorpassi a rischio. In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. L’ipotesi base rimane invariata ma anche qui pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Inoltre, se il conducente fugge dopo l’incidente, scatterà l’aumento di pena da un terzo a due terzi, punizione che non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. In caso di condanna o patteggiamento poi, viene automaticamente revocata la patente, che sarà possibilie riottenere solo dopo 15 anni in caso di omicidio o 5 in quello di lesioni. Termine che però viene aumentato nelle ipotesi più gravi e cioè se ad esempio se il conducente è fuggito. In quest’ultimo caso la legge prevede una sorta di ‘egastolo’ e per chi ha commesso il reato dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca per riavere la patente.

Infine, per quanto riguarda l’arresto, questo sarà obbligatorio in flagranza per i casi più gravi, ossia quelli in cui è pervisto l’arre sto da 8 a 12 anni. «Un impegno preso, un impegno mantenuto – è stato il commento del viceministro ai Trasporti, Riccardo Nencini– a fronte del dimezzamento dei morti sulle strade, sta crescendo il numero di quelli provocati da chi guida sotto l’effetto di alcool e droghe. E’ la ragione che ci ha indotto a rendere le norme più gravi e più giuste». Soddisfatta anche la Lega, per la quale «questo prowedimentodice il deputato Marco Rondinirende giustizia ai parenti delle vittime di crimini odiosi». Fuori dal coro, come detto, Sel per la quale si tratta «di un pessimo provvedimento- spiega Daniele Farinache purtroppo non ridurrà i drammatici fatti che la cronaca ci propone. Anzi rischia di moltiplicare i casi di pirateria e omissione di soccorso»

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