Economia

Camera approva in via definitiva il decreto sviluppo

Camera approva in via definitiva il decreto sviluppo

Camera approva in via definitiva il decreto sviluppo

La Camera approva in via definitiva (con 261 sì, 55 no e 131 astenuti) il decreto sviluppo.

Il Tribunale di Milano torna a occuparsi delle norme di carattere concorsuale contenute nel Decreto Sviluppo (l. n. 134/2012), con particolare riferimento a quelle relative al concordato preventivo, fornendo ulteriori precisazioni rispetto al protocollo deliberato nel precedente plenum del 20 settembre.
Evitare un uso abusivo e strumentale del pre-concordato. In questi primi mesi di vita della nuova disciplina, infatti, si è registrato un consistente aumento di ricorsi per concordato in bianco (o con riserva, o pre-concordato). Da qui la preoccupazione di evitare l’abuso di uno strumento che offre notevoli benefici e protezioni all’imprenditore.
Il Tribunale di Milano, quindi, è intervenuto analizzando i nuovi aspetti problematici, emersi in questi mesi, e dettando una prassi da adottare.
In primo luogo, è necessario valutare con attenzione che sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, in particolare la sussistenza dello stato di crisi/insolvenza. Onde evitare un uso strumentale dell’automatic stay da parte di soggetti che, pur non versando in uno stato di crisi, vogliano semplicemente non pagare provvisoriamente i creditori, occorre valutare attentamente i bilanci, specie quello dell’ultimo anno. Se esso non è ancora stato approvato, le società devono comunque depositare una situazione economico/patrimoniale aggiornata.
Il concordato in continuità e le speciali autorizzazioni. I pagamenti di crediti anteriori vanno autorizzati solo in presenza delle condizioni richieste dalla legge (essenzialità delle prestazioni, miglior soddisfazione dei creditori) e solo dopo che è stato depositato un piano definitivo, perché è solo dal piano che si può desumere se il concordato è in continuità ai sensi dell’art. 186-bis l.fall., unica fattispecie per cui è prevista tale eccezionale possibilità di pagamento in deroga alla par condicio.
I contratti pendenti. L’art. 169-bis l. fall. concede al debitore la facoltà di richiedere al giudice l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti pendenti. Sul punto, il Tribunale di Milano afferma che, in base al tenore letterale della norma, tale possibilità potrebbe considerarsi estesa anche al pre-concordato. Tuttavia, precisa il plenum milanese, in concreto non sarà possibile ottenere lo scioglimento dai contratti pendenti in una fase anteriore alla presentazione di proposta e piano definitivi, perché è solo grazie a questi ultimi che i giudici possono valutare la strategia imprenditoriale complessiva e, quindi, decidere se concedere o meno l’autorizzazione. In questa fase pre-concordataria sembra più ragionevole richiedere l’autorizzazione alla sospensione, anziché lo scioglimento.
I finanziamenti interinali. La mancanza di un piano definitivo costituisce un ostacolo, per quanto solo parziale e relativo (non assoluto), all’autorizzazione a contrarre finanziamenti interinali ex art. 182-quinquies l. fall.
Il Tribunale di Milano invita, in proposito, ad assumere sempre un atteggiamento estremamente prudenziale, valutando gli effetti dei finanziamenti sulla base dell’attestazione speciale chiesta all’attestatore e delle altre situazioni contabili rilevanti ed assumendo anche, ove necessario, sommarie informazioni.

Categorie:Economia, Parlamento

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