Il Consiglio dei ministri vara un decreto-legge contenente la nuova riforma di riordino della Protezione Civile. Con le modifiche introdotte alla legge 192/1992 termina, definitivamente, il periodo della super-Protezione civile che aveva raggiunto l’apice sotto la guida di Guido Bertolaso, che aveva avuto modo di occuparsi anche di Grandi Eventi (G8, funerali di Papa Wojtyla, ….).
Con il nuovo testo della citata legge n. 192/1992, l’ambito d’azione del Dipartimento viene limitato alla “previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio”. Di notevole importanza la modifica della lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della legge n. 225/1995 con la precisazione che le calamità naturali devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari ma da impiegare (è questa la novità) durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Al fine di evitare gli stati di emergenza “eterni” il nuovo limite massimo stabilito alle gestioni commissariali è limitato a 90 giorni con possibilità di rinnovo per altri 60 giorni, così come previsto al comma 1-bis dell’articolo 5 della legge n. 225/1992.
Per quanto concerne, poi, le Ordinanze, nel comma 2-bis dell’articolo 5 della legge n. 225/1992, viene precisato che soltanto quelle emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci mentre, successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze devono essere emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
Successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può alzare l’imposta regionale della benzina di cinque centesimi per litro. Viene, amche, disposto il passaggio ai vigili del fuoco della flotta aerea di Stato contro gli incendi boschivi.
Un’ultima chicca è possibile rilevarla nel comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 59 nel testo convertito dalla legge n. 100/2012 con cui viene previsto che sul sito della Protezione civile vengano rese disponibili le informazioni sugli appalti per i Grandi eventi; si tratta di una misura non compatibile con il nuovo assetto della Protezione civile visto che i grandi eventi scompaiono dall’elenco delle competenze della Protezione civile.
Tutto il decreto-legge n. 59/2012, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 100/2012, va, dunque, nella direzione del contenimento della spesa e nel cercare di evitare i grandi sprechi ed i danni economici che sono più volte scaturiti daprovvedimenti speciali che, in certi casi, non erano legati ad eventi speciali e che consentivano la deroga dalle ordinarie leggi sui lavori pubblici con varianti su varianti che non sarebero mai state approvate in regime di legislazione ordinaria.
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