La Legge 23 maggio 2025, n. 74, è la legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, che apporta modifiche alla legge sulla cittadinanza italiana. Tra le novità principali, si segnala la riduzione del requisito di residenza per l’acquisto della cittadinanza per gli stranieri con ascendenti italiani e modifiche alle disposizioni sul riacquisto della cittadinanza per gli ex cittadini italiani.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025, è entrata in vigore il giorno successivo.
Ecco alcuni dettagli specifici:
- Riduzione del requisito di residenza:Per lo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino italiano per nascita, il requisito di residenza in Italia per l’acquisto della cittadinanza è ridotto da tre a due anni.
- Residenza per i nati in Italia:Il requisito di residenza legale in Italia rimane di tre anni per lo straniero nato in Italia, a meno che non possa beneficiare della procedura di acquisto automatico al compimento dei 18 anni.
- Riacquisto della cittadinanza:La legge prevede un periodo transitorio, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027, in cui gli ex cittadini italiani che hanno perso la cittadinanza possono riacquistarla se nati in Italia o residenti in Italia per almeno due anni continuativi, e se la perdita è avvenuta prima del 16 agosto 1992.
- Disposizioni transitorie per i minori:La legge contiene anche disposizioni transitorie relative ai minori che, alla data di entrata in vigore della legge, sono figli di cittadini italiani per nascita.
In sintesi, la Legge n. 74/2025 introduce delle modifiche significative alla legge sulla cittadinanza, con l’obiettivo di semplificare alcune procedure e di regolamentare meglio il processo di acquisizione e riacquisto della cittadinanza italiana.
In base all’art. 9 della legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 36/2025 (conv. L. 74/2025), sono previste le seguenti novità:
Riduzione del requisito di residenza da tre a due anni per lo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino italiano per nascita.
Resta invece a tre anni il requisito di residenza legale in Italia per lo straniero nato in Italia.
Attenzione: per questi ultimi, nel caso in cui non sia possibile usufruire della procedura di acquisto automatico ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 91/1992 (ossia la dichiarazione al compimento dei 18 anni per i nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti), l’eventuale domanda di concessione della cittadinanza dovrà comunque essere presentata dopo il compimento della maggiore età, come per tutte le altre ipotesi di naturalizzazione previste dal medesimo art. 9, comma 1.
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