Giustizia

Decreto Aggressioni Sanitari 

Decreto Aggressioni Sanitari (D.L. 1º ottobre 2024 n. 137, convertito con la L. 18 novembre 2024, n. 171 — Riferimento), con cui si introducono importanti disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni di violenza nei confronti di professionisti sanitari, operatori socio-sanitari, operatori ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni e contro il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Decreto Aggressioni Sanitari 

Il 13.11.2024 si è concluso l’iter parlamentare che ha portato all’approvazione del disegno di legge di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 137/2024 recante misure urgenti per contrastare le aggressioni al personale sanitario e il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Il testo normativo licenziato dal parlamento, che si compone di quattro articoli, nasce dall’esigenza di arginare i sempre più frequenti episodi di violenza commessi ai danni del personale sanitario e gli episodi di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Le principali misure di contrasto introdotte dal nuovo testo normativo sono rappresentante dalla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, dell’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dalla legge.

Soggetti e beni tutelati – Le nuove disposizioni inaspriscono le azioni di contrasto per fronteggiare sia le condotte violente perpetrate a danno dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura, a causa e nell’esercizio delle loro funzioni, sia le condotte di danneggiamento dei beni destinati all’attività sanitaria o socio-sanitaria.  Sono penalmente perseguite le ipotesi di lesioni personali cagionate al personale esercente una professione sanitaria “nonché a chiunque svolga attività ausiliarie”. In sede di conversione del decreto, si è fatto rientrare nei soggetti tutelati anche le guardie giurate, ascrivibili alla categoria dei «servizi di sicurezza complementare».

Arresto in flagranza e flagranza differita – Per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria, è previsto l’«arresto obbligatorio in flagranza»; con l’ «arresto in flagranza differita» si fa in modo che l’arresto in flagranza per violenza ai sanitari possa avvenire anche in modalità differita, se commesso nei luoghi dell’esercizio professionale. L’arresto «differito» può avvenire quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. In ogni caso, l’arresto, secondo quanto previsto in via generale dalla norma, deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

Il danneggiamento di strutture sanitarie – La nuova normativa, aggiungendo un ulteriore comma all’articolo 635 c.p. (IV comma), introduce una nuova fattispecie di reato prevedendo la punibilità di chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Il danneggiamento con violenza alla persona o con minaccia, viene punita più severamente con reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro, mentre il reato base prevede i limiti edittali di sei mesi e tre anni. L’inasprimento della sanzione per il reato di danneggiamento si collega al ricorrere di due elementi: il luogo di commissione del reato, che deve avvenire «all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private» e i beni oggetto della condotta, che devono essere «ivi esistenti o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario». Si prevede una aggravante speciale – con pena aumentata fino ad un terzo- quando il fatto è commesso da più persone riunite.

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