Europa

Unione Europea richiama Romania per non aver riconosciuto cambio sesso di un suo cittadino fatto in altro stato Ue

Il 4 Ottobre è stata emanata una sentenza fondamentale per le persone transgender dell’Unione Europea da parte della Corte di Giustizia UE. La sentenza ha stabilito che il rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere il cambiamento di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro ostacola il diritto alla libera circolazione e al soggiorno, sanciti dall’UE, e dunque viola i diritti garantiti dall’Unione Europea.

La Corte ha ricordato che:

“L’Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”

Nella sentenza, l’Unione Europea attraverso la Corte ha rimarcato alcuni punti fondamentali stabiliti dalla sua Carta (Trattato di Lisbona, 2009):

«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale» (art. 21).

Dunque, i cittadini europei che abbiano cambiato genere in uno Stato membro, vedranno riconosciuta la propria identità di genere in tutta l’Unione Europea.

La sentenza risponde al caso di un cittadino romeno, registrato in Romania alla nascita con genere femminile, che aveva ottenuto il riconoscimento della sua identità di genere maschile nel Regno Unito. Quando aveva cercato di far modificare il suo certificato di nascita in Romania, le autorità romene avevano respinto la richiesta, obbligandolo a intraprendere un nuovo procedimento legale. Ma la Corte ha stabilito che tale diniego avanzato dal governo romeno ostacola i diritti dei cittadini dell’Unione Europea sanciti dalla Carta, e cioè dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

La storia di M.-A.A.

La vicenda riguarda la storia di M.-A.A., nato in Romania nel 1992 e registrato con genere femminile, che nel 2008 si era trasferito nel Regno Unito, e nel 2016, prima della Brexit, aveva acquisito la cittadinanza britannica. Nel 2017 M.-A.A. aveva cambiato prenome e genere, tramite il Deed Poll (documento britannico per ufficializzare il cambio di genere) e aveva aggiornato i suoi documenti ufficiali. Nel 2020 M.-A.A. aveva ottenuto anche il Gender Identity Certificate, documento essenziale nella procedura di garanzia stabilita dal Gender Recognition Act britannico del 2004Nel 2021 aveva quindi chiesto alle autorità romene di aggiornare il suo certificato di nascita. Ma la richiesta era stata respinta, con la motivazione – strumentale e politica – che la richiesta di M.-A.A. fosse irricevibile poiché presentata nel 2021, dopo la fine del suo periodo di transizione, che si era concluso dopo la Brexit (2016). Il governo romeno sosteneva che, una volta che, dopo la Brexit, il Regno Unito è diventato uno Stato terzo, non vi era più l’obbligo di riconoscere i diritti derivati dall’appartenenza all’Unione Europea. Tuttavia, la Corte Europea ha respinto questa tesi, affermando che il cambiamento di genere era stato avviato da M.-A.A. prima della Brexit e completato durante il periodo di transizione, quindi i diritti acquisiti da M.-A.A restano validi.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che in accordo con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, le pregiudiziali e il respingimento del cambio di genere di M.-A.A da parte della Romania

ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno, con la conseguenza di costringerlo ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in tale primo Stato membro, procedimento che prescinde da tale cambiamento già legalmente acquisito in tale altro Stato membro.

Al riguardo, è irrilevante il fatto che la domanda di riconoscimento e di annotazione del cambiamento di prenome e di identità di genere sia stata presentata in tale primo Stato membro in una data in cui il recesso dall’Unione europea dell’altro Stato membro aveva già avuto effetto.

Il governo rumeno sarà responsabile delle spese del procedimento. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le spese relative al procedimento sono a carico dello Stato coinvolto. Nel caso specifico del cittadino romeno M.-A.A., la questione delle spese è stata gestita in conformità con la prassi della Corte, secondo cui il giudice romeno che ha respinto la richiesta di M.-A.A., è responsabile di determinare le spese del procedimento​ a carico del governo romeno.

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