Ambiente

Problemi tecnici e costi alle stelle. Colonnine? Missione impossibile

Le colonnine di ricarica auto elettriche sono distributori di energia elettrica tramite i quali è possibile ricaricare un veicolo elettrico (furgone, auto, moto, bici).

Problemi tecnici e costi alle stelle. Colonnine Missione impossibile

In questo articolo, ci soffermeremo su norme edilizie e tecnicheprocedure amministrative e agevolazioni per l’installazione delle colonnine elettriche. Sono disponibili per il download gratuito le più recenti guide sul tema realizzate da ANACI (2024) e CNP (2020).

Per gestire correttamente e professionalmente la progettazione e l’installazione di colonnine elettriche, nonché gestire la pratica edilizia richiesta, valuta l’uso di software avanzati per la progettazione elettrica, la progettazione fotovoltaica, la gestione delle pratiche edilizie, dei titoli edilizi e delle dichiarazioni di conformità, la prevenzione incendi.

Il riferimento normativo per progettare, installare e verificare impianti elettrici di bassa tensione a regola d’arte è la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.

La Norma CEI 64-8 tratta le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico di bassa tensione. Essa costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d’arte, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dal D.M. 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici.

Il primo novembre 2024 è entrata in vigore la IX edizione della norma; tra le principali modifiche comunicate dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, rispetto alla versione precedente, rientra la sezione 722 della Parte 7 relativa a Ambienti e applicazioni particolari, che contiene alcune prescrizioni riguardanti i circuiti elettrici da utilizzare per la ricarica dei veicoli elettrici.

I punti rilevanti riguardano:

  • l’estensione delle prescrizioni anche ai problemi causati da interferenze o disturbi dovuti al trasferimento di energie dai veicoli elettrici verso la rete, considerando sia il trasferimento per carica conduttiva secondo la CEI EN 61851, sia il trasferimento senza fili, “wireless” come prescritto dalla CEI 61980. L’introduzione di sistemi wireless impone la valutazione di misure contro le interferenze elettromagnetiche; la Norma, infatti, prescrive che il trasferimento wireless di energia non debba ridur- re il livello di sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto elettrico; pertanto, tali apparecchiature devono essere installate seguendo le istruzioni del costruttore.
  • Il punto 722.443.3 della Norma afferma che “un punto di connessione accessibile al pubblico è considerato parte del servizio aperto al pubblico e, di conseguenza, deve essere protetto contro le sovratensioni transitorie”. Pertanto, mentre nella versione precedente si raccomandava, per impedire possibili danni al veicolo elettrico dovuti a sovratensioni, che il circuito di alimentazione del punto di connessione fosse protetto con un dispositivo limitatore di sovratensioni, la versione attuale prescrive tale protezione e raccomanda l’uso di un dispositivo limitatore di sovratensioni anche nel caso di punti di connessione non accessibili al pubblico.
  • L’art. 722.6 “Verifiche” in cui si pone particolare attenzione alla conformità degli impianti alle specifiche tecniche, e si forniscono indicazioni per le verifiche periodiche. In particolare, si ritiene necessario la verifica di conformità alle prescrizioni previste dalla Norma degli impianti esistenti, sottolineando, per esempio, l’importanza della protezione contro le sovracorrenti a seguito di un aumento della corrente di carico.

Ricordiamo che le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici appartengono alla tipologia di impianti per i quali il D.M. 37/2008 prevede la necessità di realizzazione a regola d’arte.

Come indicato nel D.M. 37/2008 art. 6 c. 1): “Le imprese se realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”

In particolare:

  • l’art. 722.3.1 della CEI 64-8 definisce veicolo elettrico (EV: Electric Vehicle) “un veicolo la cui propulsione è fornita da un motore elettrico, che assorbe corrente da un dispositivo ricaricabile di accumulo di energia (RESS), costruito principalmente per l’impiego sulla pubblica via”;
  • la norma IEC 61851-1 prevede quattro modalità di ricarica dei veicoli elettrici (descritti di seguito).

Il D.Lgs. 257/2016 e il D.lgs. 48/2020 definiscono precisi obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.

In particolare, il D.Lgs. 257/2016 impone dal 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto l’installazione di almeno un punto di ricarica.

Nell’ottica di sempre maggiore promozione della mobilità sostenibile, anche la Direttiva Case Green 2024 prevede nuovi obblighi che riguardano l’installazione di colonnine di ricariche per auto elettriche.

Il D.M. 03/08/2017 individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha adottato disposizioni volte a semplificare la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Per quanto riguarda le prescrizioni per la progettazione, la realizzazione e la verifica di un impianto elettrico utilizzatore in bassa tensione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’impianto elettrico e il suo funzionamento adatto all’uso e al luogo previsto, il riferimento è la Norma CEI 64-8.

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione il decreto Sviluppo, D.L. 83/2012, ha inserito all’art 4 del D.P.R. 380/2001 il comma 1-ter che ha previsto l’obbligo di installare le colonnine elettriche, imponendo ai Comuni di adeguare entro il 1° giugno 2014, il proprio regolamento edilizio.

Il D.Lgs. 257/2016 proroga tale termine al 31 dicembre 2017 e stabilisce che i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio prevedendo che – ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio – sia obbligatoriamente prevista la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli nei seguenti casi:

  • edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali;
  • edifici non residenziali di nuova costruzione con una superficie utile superiore a 500 m2.

La norma si applica anche nel caso di ristrutturazione con coinvolta almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto elettrico.

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