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Liguria, legge regionale contro l’omobitransfobia

Ancora una volta una Regione. Dopo qualche settimana dalla proposta di legge recante l’introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all’orientamento o alla discriminazione sessuale, considerata contraria all’articolo 3 della Costituzione, l’Assemblea Legislativa della Liguria ha introdotto, con legge regionale n. 52 del 10 novembre 2009, alcune norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Il Consiglio regionale, infatti, ha ritenuto opportuno, in attuazione dello stesso articolo 3 della Costituzione, approvare delle politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuovere il superamento delle situazioni di discriminazione. L’obiettivo della legge, la cui proposta è stata avanzata al Consiglio nel 2006, è chiaro: garantire l’accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale. A tal fine, le disposizioni in essa contenute ribadiscono la determinazione della Regione ad operare in materia di istruzione, di formazione professionale e di inserimento al lavoro garantendo l’uguaglianza delle opportunità ad ogni persona, indipendentemente dall’appartenenza di genere o dall’orientamento sessuale. Sulla stessa base, sia la Regione che le Province s’impegnano ad assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dalla identità di genere. Un particolare impegno, nell’ambito professionale e dell’imprenditorialità, è dedicato all’accrescimento della cultura professionale favorendo l’acquisizione positiva dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di ciascuno. Per lo stesso motivo, la Liguria s’impegna a porre in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e ad inserire nei corsi di formazione interna appositi moduli sull’argomento. Al di là di ribadire la volontà di garantire l’accesso senza alcuna discriminazione a singoli e “famiglie” ai servizi abitativi pubblici, la legge risulta certamente più incisiva nel settore della salute e delle prestazioni sanitarie. Infatti, l’articolo 8 concede la facoltà a chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute. La persona designata acquisisce, quindi, il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante. Inoltre, alle Aziende Sanitarie Locali sono affidati una serie di compiti: interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere; promuovere il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l’eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell’assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli; consentire l’accesso e periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere. Ulteriori funzioni vengono attribuite al Comitato regionale per le comunicazioni. Ai sensi dell’articolo 10, nell’ambito delle sue funzioni di monitoraggio, è chiamato ad effettuare la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona. Allo stesso modo, il Comitato dovrà garantire adeguati spazi di informazione ed espressione alle tematiche relative all’orientamento sessuale e all’identità di genere. A complemento dell’intera legge, il Consiglio regionale ha esteso le competenze del Difensore civico che, dall’entrata in vigore della legge, interverrà anche nei casi di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, oltre ad accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento. Spetterà, inoltre, al Difensore civico rilevare la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla legge adottata dall’Assemblea Legislativa nonché comportamenti o prassi discriminatorie. Egli dovrà, infine, operare a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio. In conclusione, ai sensi dell’articolo 13, gli organi regionali conformeranno ai suddetti principi l’esercizio dell’attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa adottando, tra l’altro, norme per la prevenzione delle discriminazioni, l’attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori. A tal fine è prevista l’istituzione di un Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali. Come ha ben sottolineato la maggioranza, le legge regionale ligure si inserisce nelle azioni promosse a livello europeo per garantire il principio di uguaglianza e di non discriminazione a partire dai fattori enunciati all’articolo 13 del Trattato di Amsterdam, tra i quali figura appunto l’orientamento sessuale, e riaffermati dalla Carta di Nizza all’articolo 21. In particolare, rispetto a quanto previsto dalla legge sopra esaminata, essa certamente rafforza a livello locale attraverso l’introduzione di misure più specifiche l’attuazione della Direttiva 200/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e rispetto la quale il Governo italiano è stato sottoposta ad una procedura d’infrazione conclusasi solo il mese scorso. Essa s’inserisce, quindi, all’interno delle azioni previste dalla Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre 2000, che istituisce un Programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), il quale coinvolge non solo gli Stati membri ma anche gli Enti locali e regionali. L’iter alquanto complesso e lungo che ha portato all’adozione della legge è peraltro stato motivato con la valutazione dell’esperienza delle altre regioni italiane che hanno già da anni legiferato in materia. Si ricordi, ad esempio, la legge regionale toscana n. 63 del 15 novembre 2004 sulla quale la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 253 del 4 luglio 2006. In quell’occasione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di ricorrente, aveva ritenuto che la legge, nell’introdurre forme di tutela differenziata a favore dei soggetti che si presumono discriminati in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, invadeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato e determinava un ingiustificato arricchimento del patrimonio delle posizioni giuridiche e dei diritti di taluni soggetti a svantaggio di altri. Il motivo principale su cui si fondava il ricorso era che “l’ordinamento giuridico italiano risultava improntato al principio di neutralità rispetto all’orientamento sessuale di un individuo”. Parimenti in contrasto con i principi costituzionali erano ritenuti gli artt. 7, comma 1, e 8 della stessa legge, nella parte in cui prevedevano che “Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l’interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l’urgenza e indifferibilità della decisione”, nonché disciplinavano il procedimento per rendere operative le relative dichiarazioni di volontà. Non è naturalmente questo il caso della nuova legge ligure, che non si spinge fino a ricomprendere situazioni simili. Del resto, come aveva sottolineato la Corte Costituzionale nella stessa sentenza, dal contenuto di alcuni articoli della legge impugnata ne risultava il carattere genericamente di indirizzo e, pertanto, la sua inidoneità ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio a determinati soggetti e ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro e sui rapporti intersoggettivi che da essi derivano. Lo stesso sicuramente può dirsi del nuovo strumento adottato dall’Assemblea Legislativa della Liguria. Da sottolineare comunque è il tentativo di utilizzare la legge in oggetto per garantire la fornitura gratuita di ormoni ai transgender, misura definita dallo stesso Ministro del Welfare, interpellato ufficialmente a tal fine, incompatibile con il piano sanitario regionale. Dal canto loro, i detrattori del testo hanno utilizzato argomentazioni simili a quelle sentite in Parlamento: si tratterebbe dell’istituzione di una sorta di corsie preferenziali in materia di assistenza sanitaria, sociale, lavorativa ed anche in materia di promozione culturale in favore di gay, lesbiche e trans. Come conciliare però tale conclusione con l’espressa previsione nei Trattati istitutivi europei, oltre all’intera politica antidiscriminatoria, che identifica nell’orientamento sessuale un fattore di svantaggio su cui intervenire per garantire un’eguaglianza sostanziale?

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