Sin da prima della sua approvazione, la Legge Pecorella palesava evidenti aspetti di incostituzionalità e un suo futuro vaglio dinanzi alla Corte Costituzionale era pressoché scontato per tutti. Lo stesso presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi aveva rimandato la legge alle Camere per un momento di riflessione, esprimendo a suo parere dubbi sulla costituzionalità del testo normativo. Nonostante i dubbi del Quirinale, la legge fu approvata aggiungendo l’elemento delle nuove prove decisive.
In particolare le disposizioni della legge sembravano evidentemente in contraddizione con gli art. 111, sulla parità delle armi tra difesa e accusa nel processo, 3, sulla parità tra le parti nel processo e 24, sulla possibilità di ricorrere per tutti in giudizio, della Costituzione. Altri ambienti giuridici sollevarono questioni tecniche sulle previsioni normative, spesso definite di bassa qualità. In particolare, la legge prevedeva la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento solo in caso di nuove prove sopravvenute, ma senza definire quali prove. In caso di irrilevanza delle nuove prove la legge taceva se il giudice d’appello, ad esempio, non dovesse procedere o dovesse valutare di nuovo sulle vecchie prove. Suscitavano dubbi anche le previsioni relative alla parte civile, epurata dalla richiesta al PM, che non era tuttavia legittimata ad appellare. Anche il noto giurista Franco Cordero palesò senza troppe velature nel suo apprezzato manuale di Diritto Processuale le varie stroncature che portava la legge, rendendo il contraddittorio mai visto così monco e un giudizio così poco sicuro. A preoccupare Cordero era anche la possibilità che ipotesi di mal jugé fossero completamente bloccate in caso di proscioglimento che non fosse determinato da prove
Altra parte della dottrina e dell’ambiente giuridico sosteneva che in realtà era l’appello proposto dal PM come concepito prima della legge Pecorella ad essere incostituzionale, in quanto non formato nel totale contraddittorio con l’altra parte come previsto dall’art.111 al comma 5º. A questa impostazione gli oppositori, portando gli esempi del caso del giudizio abbreviato o delle prove irripetibili, rispondono appoggiandosi anche alla sentenza n.32 del 1992 della Corte Costituzionale, che tale parametro non è un valore soggettivo bensì oggettivo limitato al momento della formazione delle prove. Prove che se sono, ad esempio, irripetibili non vengono formate in appello.
Numerosi dubbi logici erano poi evidenti: perché consentire al PM la possibilità di appellare in caso di condanna qualora lo stesso avesse effettivamente chiesto una condanna peggiore, quindi con poca discrasia tra richiesta e sentenza, e invece negare tale possibilità qualora richiesta e sentenza siano diametralmente opposte? Questo spunto di riflessione creava una notevole antinomia con l’art.469, allora e tuttora in vigore, che dà la possibilità di appellare al PM in caso di proscioglimenti anticipati.
Dalla sua approvazione la Legge Pecorella è passata al giudizio della Corte di Legittimità Costituzionale svariate volte. La prima e principale è stata la sentenza n.26 del 2007, che basata sull’art.111 della Costituzione ha dichiarato incostituzionale la previsione per la quale il PM non potesse appellare le sentenze di proscioglimento. La sentenza fu criticata per alcune scelte della Corte, anche da chi la riteneva giusta e fondata: non si capì soprattutto perché fu dichiarata incostituzionale la parte per il PM e non fu presa in considerazione la parte relativa all’imputato. Alcuni critici la etichettarono come una scelta politica e di classe a difesa della figura del PM, che non aveva neanche prima pari armi con la difesa in quanto poteva disporre indagini, intercettazioni, sequestri e richieste di misure cautelari.
La sentenza relativa all’imputato è arrivata un anno dopo, la n.85/2008, che riteneva incostituzionale la previsione anche per l’imputato di poter appellare in caso di proscioglimento. È da notare che una sentenza di proscioglimento per prescrizione non equivale ad una sentenza di assoluzione piena per insussistenza del fatto, almeno moralmente e socialmente.
La legge n.46 aveva introdotto anche il comma 1-bis all’art. 405 del codice di procedura penale, che obbligava il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione ogni volta che la Corte di Cassazione si fosse pronunciata sull’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico del sottoposto a indagini. La Corte costituzionale, con sent. 121/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche della modifica in questione, per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Carta.
Non fu invece toccata dalla Corte costituzionale la modifica all’art. 533, rimasta uguale a quella prevista dalla legge Pecorella.
La Legge Pecorella, seppur in minima parte, è tuttora in vigore all’art.428 dato che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere, all’art. 606 c.p.p. in ordine ai nuovi motivi di ricorso per Cassazione e all’art. 533 (sentenza di condanna pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio).











































