Giustizia

Legge Pecorella parzialmente incostrituzionale

Legge Pecorella parzialmente incostrituzionale

Legge Pecorella parzialmente incostrituzionale

Sin da prima della sua approvazione, la Legge Pecorella palesava evidenti aspetti di incostituzionalità e un suo futuro vaglio dinanzi alla Corte Costituzionale era pressoché scontato per tutti. Lo stesso presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi aveva rimandato la legge alle Camere per un momento di riflessione, esprimendo a suo parere dubbi sulla costituzionalità del testo normativo. Nonostante i dubbi del Quirinale, la legge fu approvata aggiungendo l’elemento delle nuove prove decisive.

In particolare le disposizioni della legge sembravano evidentemente in contraddizione con gli art. 111, sulla parità delle armi tra difesa e accusa nel processo, 3, sulla parità tra le parti nel processo e 24, sulla possibilità di ricorrere per tutti in giudizio, della Costituzione. Altri ambienti giuridici sollevarono questioni tecniche sulle previsioni normative, spesso definite di bassa qualità. In particolare, la legge prevedeva la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento solo in caso di nuove prove sopravvenute, ma senza definire quali prove. In caso di irrilevanza delle nuove prove la legge taceva se il giudice d’appello, ad esempio, non dovesse procedere o dovesse valutare di nuovo sulle vecchie prove. Suscitavano dubbi anche le previsioni relative alla parte civile, epurata dalla richiesta al PM, che non era tuttavia legittimata ad appellare. Anche il noto giurista Franco Cordero palesò senza troppe velature nel suo apprezzato manuale di Diritto Processuale le varie stroncature che portava la legge, rendendo il contraddittorio mai visto così monco e un giudizio così poco sicuro. A preoccupare Cordero era anche la possibilità che ipotesi di mal jugé fossero completamente bloccate in caso di proscioglimento che non fosse determinato da prove

Altra parte della dottrina e dell’ambiente giuridico sosteneva che in realtà era l’appello proposto dal PM come concepito prima della legge Pecorella ad essere incostituzionale, in quanto non formato nel totale contraddittorio con l’altra parte come previsto dall’art.111 al comma 5º. A questa impostazione gli oppositori, portando gli esempi del caso del giudizio abbreviato o delle prove irripetibili, rispondono appoggiandosi anche alla sentenza n.32 del 1992 della Corte Costituzionale, che tale parametro non è un valore soggettivo bensì oggettivo limitato al momento della formazione delle prove. Prove che se sono, ad esempio, irripetibili non vengono formate in appello.

Numerosi dubbi logici erano poi evidenti: perché consentire al PM la possibilità di appellare in caso di condanna qualora lo stesso avesse effettivamente chiesto una condanna peggiore, quindi con poca discrasia tra richiesta e sentenza, e invece negare tale possibilità qualora richiesta e sentenza siano diametralmente opposte? Questo spunto di riflessione creava una notevole antinomia con l’art.469, allora e tuttora in vigore, che dà la possibilità di appellare al PM in caso di proscioglimenti anticipati.

Dalla sua approvazione la Legge Pecorella è passata al giudizio della Corte di Legittimità Costituzionale svariate volte. La prima e principale è stata la sentenza n.26 del 2007, che basata sull’art.111 della Costituzione ha dichiarato incostituzionale la previsione per la quale il PM non potesse appellare le sentenze di proscioglimento. La sentenza fu criticata per alcune scelte della Corte, anche da chi la riteneva giusta e fondata: non si capì soprattutto perché fu dichiarata incostituzionale la parte per il PM e non fu presa in considerazione la parte relativa all’imputato. Alcuni critici la etichettarono come una scelta politica e di classe a difesa della figura del PM, che non aveva neanche prima pari armi con la difesa in quanto poteva disporre indagini, intercettazioni, sequestri e richieste di misure cautelari.

La sentenza relativa all’imputato è arrivata un anno dopo, la n.85/2008, che riteneva incostituzionale la previsione anche per l’imputato di poter appellare in caso di proscioglimento. È da notare che una sentenza di proscioglimento per prescrizione non equivale ad una sentenza di assoluzione piena per insussistenza del fatto, almeno moralmente e socialmente.

La legge n.46 aveva introdotto anche il comma 1-bis all’art. 405 del codice di procedura penale, che obbligava il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione ogni volta che la Corte di Cassazione si fosse pronunciata sull’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico del sottoposto a indagini. La Corte costituzionale, con sent. 121/2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche della modifica in questione, per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Carta.

Non fu invece toccata dalla Corte costituzionale la modifica all’art. 533, rimasta uguale a quella prevista dalla legge Pecorella.

La Legge Pecorella, seppur in minima parte, è tuttora in vigore all’art.428 dato che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere, all’art. 606 c.p.p. in ordine ai nuovi motivi di ricorso per Cassazione e all’art. 533 (sentenza di condanna pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio).


Entrata in vigore il 9 marzo 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 22 febbraio 2006, la legge n. 46, in breve c.d. Legge Pecorella, ha destato svariati dibattiti e polemiche soprattutto in relazione alla previsione sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Infatti, mentre prima della riforma l’articolo 593 c.p.p stabiliva che “1. salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, il Pm e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. 2. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa”, in base all’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 si prevede che “l’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 1. salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”.
Inoltre, in base all’art. 10, primo e secondo comma, della legge n. 46/06, si riteneva che “1. la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile”.
Per meglio comprendere la ratio interna della riforma, è necessario rifarsi al tipico modello accusatorio di origine anglosassone, ed in particolare al principio di presunzione di innocenza dell’imputato; l’intera riforma è infatti ispirata al principio per cui, qualora il pubblico ministero non riesca a vincerla in primo grado, tale presunzione diviene assoluta. In effetti, dunque, i principi ispiratori della riforma derivano dall’esperienza del diritto internazionale (si pensi ad esempio all’art. 14 comma 5 del Patto internazionale), nonché dalla tradizione normativa della maggior parte dei paesi di origine common law. Solo a titolo esemplificativo e senza alcuna presunzione di completezza ma solo per meglio comprendere i principi – guida della riforma, basti ricordare che nell’ordinamento processuale penale inglese vige da sempre il principio della intangibilità del giudicato assolutorio di primo grado. Ciò significa che le sentenze assolutorie chiudono definitivamente la vicenda processuale, per cui di conseguenza al pubblico ministero non viene riconosciuto il diritto di impugnare le sentenze che assolvono l’imputato nel giudizio ordinario. L’impugnazione è una prerogativa del condannato (par. 108-110 Magistrates’ Court Ac,t 1980) che può contestare sia il merito della decisione (“convinction”, cioè l’affermazione di colpevolezza, anche in caso di confessione) sia la entità della pena inflitta (“sentence”),con riferimento ai provvedimenti di condanna emessi da entrambi gli organi giurisdizionali di primo grado (la Magistrates’ Court e la Crown Court). Nell’ipotesi in cui venga contestato un provvedimento emesso dalla Crown Court, l’appello viene considerato ammissibile soltanto a fronte del requisito – recentemente codificato (1995) – della “safety of the convinction”, cioè solo se “la condanna è ingiusta”. In conclusione, coerentemente con i principi del modello accusatorio inglese si consente una seconda chance soltanto in caso di condanna, garantendo la celebrazione di un nuovo e completo giudizio nel contraddittorio delle parti. La sentenza di assoluzione, invece, chiude definitivamente il processo. Tornando, poi, ai principi ispiratori della riforma, lo stesso on. Pecorella ha avuto modo di sottolineare in uno dei numerosi dibattiti antecedenti all’entrata in vigore della riforma, il legame sussistente tra la presunzione di innocenza e la necessità che essa, se superata, lo sia in maniera particolarmente pregnante (espressione tradotta dall’angloamericano “beyond any reasonable doubt”, ossia “al di là di ogni ragionevole dubbio”). In questo modo, quando non si riesca a superare tale presunzione già nel primo grado, si inibisce la possibilità di raggiungere tale prova nei gradi successivi, perché si tratterebbe comunque di una “prova” non abbastanza forte e pregnante, data la sua difficoltà di superare la presunzione di innocenza iniziale.

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