Estendere i divieti di pubblicazione di intercettazioni e introdurre sanzioni pecuniarie per i giornalisti che infrangeranno le regole. Lo stabilisce il ddl sulle intercettazioni approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Tutte le intercettazioni telefoniche non acquisite da parte del giudice, prevede il disegno di legge, rimangono sempre coperte da segreto e sono custodite in un archivio riservato, sotto la responsabilità del Procuratore della Repubblica. Al fascicolo del procedimento possono essere acquisite solo le conversazioni che il giudice ritiene attinenti ai fatti per cui si procede, cioe’ rilevanti a fini di prova. Il divieto di pubblicazione, dunque, riguardera’ le conversazioni non acquisite agli atti, cosi’ come quelle contenute in indagini poi archiviate. Le intercettazioni non coperte da segreto non potranno essere pubblicate fino alla conclusione delle indagini preliminari. Per i giornalisti, poi, sono previste sanzioni pecuniarie: con la modifica del codice della privacy, il Garante potra’ irrogare sanzioni da 3 mila a 18 mila euro o, nei casi piu’ gravi, fino a 60 mila, a carico dell’autore della pubblicazione e/o del direttore responsabile in caso di diffusione o comunicazione di dati in violazione del codice stesso o del codice deontologico relativo all’attività giornalistica. Non si prevedono, invece, sanzioni agli editori: con esse, infatti, secondo quanto affermato dal Guardasigilli Clemente Mastella nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, “si sarebbe messo un limite alla liberta’ di stampa”. Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, il ddl approvato oggi prevede anche la modifica dell’articolo 379bis del codice penale, che dovra’ quindi sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la condotta di !chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali e’ venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza”. Una norma di nuova introduzione (art.617 septies), inoltre, sanziona con la reclusione da uno a 3 anni la condotta di ‘chiunque’ illecitamente prenda diretta cognizione di atti delle indagini preliminari coperti da segreto.
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