Governo

Premierato, ecco come la riforma cambia la Costituzione

Con la riforma è abrogato il potere del Quirinale di nominare cinque senatori a vita. Quelli attualmente in carica mantengono il loro incarico. Non viene invece toccato l’articolo che stabilisce che i presidenti della Repubblica al termine del settennato diventino senatori a vita

Per eleggere il capo dello Stato occorre il quorum dei due terzi dei grandi elettori non più nei primi tre scrutini, bensì nei primi sei

Nei casi di sfiducia motivata o di dimissioni del presidente del Consiglio si potranno sciogliere le Camere anche in periodo di semestre bianco

Viene abolita la controfirma del governo in una serie di atti del presidente della Repubblica: nomina del presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere

Il presidente della Repubblica conferisce al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri”. Nell’attuale costituzione non c’è il potere di revoca dei ministri

Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni. Le elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente

Il premier viene eletto nella Camera in cui si è candidato e dunque si esclude che possa non essere un parlamentare

Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Se non viene approvata la mozione “il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il governo”. Quindi il premier eletto può fare un nuovo tentativo con un’altra squadra di ministri, o anche cercando un’altra maggioranza. “Qualora anche in quest’ultimo caso il governo non ottenga la fiducia del Parlamento, il presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”

Negli altri casi di dimissioni, quindi anche per crisi extraparlamentari, il premier, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Quirinale, che lo dispone

Qualora il premier dimissionario non chieda lo scioglimento delle Camere, il Colle conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario – che può quindi cambiare maggioranza – o a un parlamentare eletto in collegamento con il premier

Se il governo, nel corso della legislatura, viene sfiduciato “mediante mozione motivata, il presidente della Repubblica scioglie le Camere”, specifica il ddl

Si può essere eletti premier per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi

Una legge ordinaria disciplinerà “il sistema per l’elezione delle Camere e del presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività “. Il ddl Casellati non chiarisce se ci sarà un ballottaggio per eleggere il premier e se sarà necessaria la soglia del 50% dei voti

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