Giustizia

Cognome del padre ai figli, Consulta: stop automatismo e via libera a quello di entrambi

Cognome del padre ai figli, Consulta: stop automatismo e via libera a quello di entrambi

Cognome del padre ai figli, Consulta: stop automatismo e via libera a quello di entrambi

La sentenza della Corte Costituzionale: la norma che attribuisce automaticamente il cognome del padre è discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio. La regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due

Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. Lo ha stabilito la Corte costituzionale (ecco come si è arrivati alla sentenza) con una decisione da qualcuno già definita “storica”. In particolare, la Consulta si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. In attesa del deposito della sentenza, Palazzo della Consulta fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  “Grazie alla Corte Costituzionale un altro passo in avanti verso l’effettiva uguaglianza di genere nell’ambito della famiglia”, ha dichiarato la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

La Corte Costituzionale ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”, sottolineando che “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”. Lo spiega Palazzo della Consulta sottolineando che “pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, “resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”. 

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